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	<title>Antiriciclaggio&#38;Compliance</title>
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		<title>Continua l&#8217;impegno del Centro Studi Antiriciclaggio &amp; Compliance e di Academia Edizioni e Formazione sul fronte dell&#8217;antiriciclaggio</title>
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		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelia</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La tendenziale anelasticità dell&#8217;illegalità rispetto al rischio penale che caratterizza i contesti attuali, costringe il legislatore ad emanare una serie di normative in materia di antiriciclaggio e responsabilità degli enti, spesso complesse. Da qui origina l&#8217;impegno del Centro Studi Antiriciclaggio &#38; Compliance e di Academia Edizioni e Formazione che, in partnership, operano per supportare banche, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tendenziale anelasticità dell&#8217;illegalità rispetto al rischio penale che caratterizza i contesti attuali, costringe il legislatore ad emanare una serie di normative in materia di antiriciclaggio e responsabilità degli enti, spesso complesse. Da qui origina l&#8217;impegno del Centro Studi Antiriciclaggio &amp; Compliance e di Academia Edizioni e Formazione che, in partnership, operano per supportare banche, aziende e professionisti nell&#8217;ottemperare alle norme vigenti. La Rivista &#8220;Antiriciclaggio &amp; 231 del 2001&#8243;, di cui é in uscita il primo numero dopo il numero zero, rappresenta l&#8217;espressione più significativa di questo impegno. Notevole é anche la dedizione all&#8217;organizzazione di master e corsi di specializzazione finalizzati alla formazione di competenze altamente qualificate. A tal proposito, l&#8217; 8 giugno p.v.a Bari si terrà un convegno gratuito sulle novità in materia di antiriciclaggio di cui sarà data, a breve, ampia diffusione.<br />
In allegato la pagina del quotidiano &#8220;La Repubblica&#8221; di giovedì 17 maggio dedicata alle iniziative in esame e la copertina del numero della rivista in uscita</p>
<p><a href="http://www.antiriciclaggioitalia.it/wp-content/uploads/Pagina-La-Repubblica.pdf">Pagina del quotidiano &#8220;La Repubblica</a>&#8221;</p>
<p><a href="http://www.antiriciclaggioitalia.it/wp-content/uploads/Copertina-Rivista-17x24_Layout-1.pdf">Copertina Rivista &#8220;Antiriciclaggio &amp; 231 del 2001&#8243;</a></p>
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		<title>Società fiduciarie e normativa antiriciclaggio</title>
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		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 17:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelia</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediari finanziari]]></category>
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		<description><![CDATA[In un&#8217;intervista a &#8220;Il Sole 24 Ore&#8221; il Prof. Emanuele Fisicaro spiega l&#8217;infondatezza delle contestazioni sollevate alle società fiduciarie.
Articolo di Alessandro Galimberti da  &#8220;Il Sole 24 Ore&#8221; del 13 marzo 2012
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			<content:encoded><![CDATA[<p>In un&#8217;intervista a &#8220;Il Sole 24 Ore&#8221; il Prof. Emanuele Fisicaro spiega l&#8217;infondatezza delle contestazioni sollevate alle società fiduciarie.</p>
<p><a href="http://www.antiriciclaggioitalia.it/wp-content/uploads/Articolo-de-Il-Sole-24-Ore2.pdf">Articolo di Alessandro Galimberti da  &#8220;Il Sole 24 Ore&#8221; del 13 marzo 2012</a></p>
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		<title>ANTIRICICLAGGIO: le novità in un convegno a Milano</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adeguata verifica della clientela]]></category>
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		<description><![CDATA[Academia Edizioni e  Formazione S.r.l., in collaborazione con il Centro Studi Antiriciclaggio &#38; Compliance, ha organizzato un Convegno che si terrà a Milano presso l’Atahotel Executive il 13 e 14 marzo  p.v.  per illustrare e analizzare le novità normative e le ultime pronunce giurisprudenziali in materia di antiriciclaggio. A un mese dalla pubblicazione da parte della Banca d&#8217;Italia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Academia Edizioni e  Formazione S.r.l., in collaborazione con il Centro Studi Antiriciclaggio &amp; Compliance, ha organizzato un Convegno che si terrà a <span style="text-decoration: underline;"><strong>Milano presso l’Atahotel Executive il 13 e 14 marzo  p.v.</strong></span>  per illustrare e analizzare le novità normative e le ultime pronunce giurisprudenziali in materia di antiriciclaggio. A un mese dalla pubblicazione da parte della Banca d&#8217;Italia del Documento di Consultazione per la stesura del Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell&#8217;art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, accademici, professionisti ed esperti tra i migliori del settore ne illustreranno i tratti salienti. Saranno inoltre analizzati i punti nodali del D.L. 201 del 6/12/2011 convertito nella L. 214 del 22/12/2011 (Manovra Salva Italia).</p>
<p>L&#8217;esame di <strong>un&#8217;ampia casistica</strong> consentirà, grazie allo studio di casi concreti,  un efficace approfondimento degli argomenti trattati.  </p>
<p><a href="http://www.antiriciclaggioitalia.it/wp-content/uploads/Brochure1.pdf">Brochure illustrativa</a></p>
<p><a href="http://www.antiriciclaggioitalia.it/wp-content/uploads/Scheda-iscrizione.pdf">Scheda iscrizione</a></p>
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		<title>A Genova un Convegno della Banca d&#8217;Italia sull&#8217;antiriciclaggio</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelia</dc:creator>
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		<description><![CDATA[&#8220;Antiriciclaggio. Evoluzione della disciplina e profili applicativi&#8221; é il titolo del Convegno organizzato dalla Banca d&#8217;Italia nella sede di Genova in Via  Dante, 3.
La Locandina
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Antiriciclaggio. Evoluzione della disciplina e profili applicativi&#8221; é il titolo del Convegno organizzato dalla Banca d&#8217;Italia nella sede di Genova in Via  Dante, 3.</p>
<p><a href="http://www.antiriciclaggioitalia.it/wp-content/uploads/banca-italia-21-febbraio-2012.pdf">La Locandina</a></p>
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		<title>Anche i casinò vigilano sull&#8217;euro</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelia</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Oltre a banche e Poste Italiane la lotta alla contraffazione dell&#8217;euro passa anche
dai casinò. I «gestori del contante», infatti, devono assicurare l&#8217;autenticità e
l&#8217;idoneità di banconote e monete che intendono rimettere in circolazione.
Continua la lettura dell&#8217;articolo&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oltre a banche e Poste Italiane la lotta alla contraffazione dell&#8217;euro passa anche<br />
dai casinò. I «gestori del contante», infatti, devono assicurare l&#8217;autenticità e<br />
l&#8217;idoneità di banconote e monete che intendono rimettere in circolazione.</p>
<p><a href="http://www.antiriciclaggioitalia.it/wp-content/uploads/Articolo-24-gennaio.pdf">Continua la lettura dell&#8217;articolo</a>&#8230;</p>
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		<title>Falso fiscale con doppia sanzione</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelia</dc:creator>
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		<description><![CDATA[A rischio di doppia sanzione penale i contribuenti che, a richiesta
dell&#8217;amministrazione finanziaria, consegnano fatture o altri documenti falsi. È
l&#8217;effetto che potrebbe derivare dall&#8217;entrata in vigore del nuovo reato previsto
dall&#8217;articolo 11 della manovra Monti (Dl 201/2011 convertito dalla legge 214/2011).
Continua la lettura dell&#8217;articolo&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A rischio di doppia sanzione penale i contribuenti che, a richiesta<br />
dell&#8217;amministrazione finanziaria, consegnano fatture o altri documenti falsi. È<br />
l&#8217;effetto che potrebbe derivare dall&#8217;entrata in vigore del nuovo reato previsto<br />
dall&#8217;articolo 11 della manovra Monti (Dl 201/2011 convertito dalla legge 214/2011).</p>
<p><a href="http://www.antiriciclaggioitalia.it/wp-content/uploads/Articolo-16-gennaio.pdf">Continua la lettura dell&#8217;articolo</a>&#8230;</p>
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		<title>La Svizzera pronta ad aprire alla reciprocità</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelia</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Svizzera apre alla reciprocità sulle informazioni antiriciclaggio. La svolta, dettata soprattutto dal rischio di rimanere fuori dallo scambio internazionale di notizie rilevanti per la prevenzione di flussi di denaro sospetti, è contenuta in un progetto di revisione della legge vigente – presidio del segreto bancario – approvato dal Consiglio federale e messo in consultazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Svizzera apre alla reciprocità sulle informazioni antiriciclaggio. La svolta, dettata soprattutto dal rischio di rimanere fuori dallo scambio internazionale di notizie rilevanti per la prevenzione di flussi di denaro sospetti, è contenuta in un progetto di revisione della legge vigente – presidio del segreto bancario – approvato dal Consiglio federale e messo in consultazione fino al 20 aprile, periodo in cui cantoni e partiti potranno pronunciarsi sul progetto. Obiettivo, secondo il ministero della Polizia e della Giustizia è adattare la normativa per poter trasmettere alle autorità estere numeri dei conti bancari, transazioni di capitali effettuate e saldi dei conti. Questo permetterà «di migliorare la lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo» e di «rafforzare l’integrità della piazza finanziaria svizzera». La revisione amplierà le competenze dell’Ufficio svizzero di comunicazione sul riciclaggio per poter esigere informazioni da intermediari finanziari, o anche da chi non dichiarato operazioni sospette.</p>
<p style="text-align: justify;">Oggi l’Ufficio sul riciclaggio non è autorizzato a fornire informazioni di questo tipo perché coperte da segreto, divieto che ha causato problemi di collaborazione internazionale alla Svizzera in quanto molti Paesi applicano il principio della reciprocità. La Confederazione rischia inoltre la sospensione dall’Egmont Group, organizzazione che riunisce 127 enti di informazione finanziaria, perché è il solo Paese a rifiutare la collaborazione bilaterale.</p>
<p style="text-align: justify;">di A. Gal.  da IlSole24Ore del 19 gennaio 2012  </p>
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		<title>Conti all&#8217;estero con patrimoniale. Presupposto dell&#8217;imposta che scatta da quest&#8217;anno è la detenzione oltreconfine</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelia</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La detenzione all&#8217;estero di attività finanziarie è il presupposto per l&#8217;applicazione della nuova imposta patrimoniale che andrà versata, per la prima volta, entro il termine del versamento a saldo dell&#8217;Irpef dovuta per il 2011 (giugno 2012). Questa imposta non va confusa con l&#8217;imposta di bollo speciale e con l&#8217;imposta straordinaria previste, rispettivamente, dai commi 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La detenzione all&#8217;estero di attività finanziarie è il presupposto per l&#8217;applicazione della nuova imposta patrimoniale che andrà versata, per la prima volta, entro il termine del versamento a saldo dell&#8217;Irpef dovuta per il 2011 (giugno 2012). Questa imposta non va confusa con l&#8217;imposta di bollo speciale e con l&#8217;imposta straordinaria previste, rispettivamente, dai commi 6 e 12 dell&#8217;articolo 19 del Dl 201/2011 (manovra Monti) che riguardano le attività finanziarie per le quali si è fruito delle diverse normative sullo &#8220;scudo fiscale&#8221;; tuttavia, per alcune attività scudate solo l&#8217;analisi congiunta delle norme può condurre a soluzioni ragionevoli. </p>
<p style="text-align: justify;">La patrimoniale sulle attività detenute all&#8217;estero interessa esclusivamente le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla cittadinanza (articolo 19, comma 18, del Dl n. 201/2011). L&#8217;imposta è dell&#8217;1 per mille per il 2011 e il 2012 e dell&#8217;1,5 per mille a decorrere dal 2013 e va calcolata sul valore delle attività finanziarie.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La detenzione all’estero</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La variabile da verificare è se l&#8217;attività finanziaria è o non è detenuta all&#8217;estero; non rileva, invece, la circostanza che l&#8217;emittente o la controparte siano residenti o meno o che l&#8217;emissione di titoli pubblici ed equiparati sia avvenuta all&#8217;estero. La detenzione all&#8217;estero si verifica, ad esempio, quando la persona fisica custodisce un&#8217;attività finanziaria &#8220;cartolarizzata&#8221; nella propria abitazione estera o in una cassetta di sicurezza oltre confine o quando detiene le attività, anche dematerializzate, mediante deposito presso un intermediario estero. Sono comprese anche le attività intestate a un fiduciario non residente. È soggetta, quindi, alla patrimoniale sulle attività finanziarie anche la detenzione, senza intermediari, di una quota di partecipazione in una società estera che detiene immobili. Tale società non sarà assoggettata al l&#8217;imposta patrimoniale sugli immobili in quanto anche per tale tributo il presupposto è la detenzione da parte di una persona fisica (comma 13 dell&#8217;articolo 19). Analoga conclusione si deve raggiungere per la detenzione al l&#8217;estero, ad esempio, di una quota di Srl italiana.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le attività escluse</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Non rientrano, invece, nel campo di applicazione della norma le attività finanziarie custodite, affidate o amministrate da intermediari residenti in Italia, a prescindere dal luogo in cui le attività sono depositate. In questo caso dovrebbe, tuttavia, trovare applicazione l&#8217;imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari di cui all&#8217;articolo 19, comma 1, del decreto salva-Italia (articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Scudo fiscale o rimpatrio</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Una specifica questione riguarda le attività finanziarie per le quali si è fruito delle norme sullo scudo fiscale. Occorre distinguere tra attività regolarizzate e attività rimpatriate; in particolare, occorre prestare attenzione al cosiddetto rimpatrio giuridico. Le attività finanziarie regolarizzate si considerano detenute al l&#8217;estero e, quindi, oltre che indicate nel modulo RW della dichiarazione dei redditi, vanno anche assoggettate a tassazione con la nuova patrimoniale mentre dovrebbero &#8220;sfuggire&#8221; all&#8217;imposta di bollo speciale di cui al comma 6 dell&#8217;articolo 19 (si veda articolo in pagina). Le attività finanziarie oggetto di rimpatrio giuridico dovrebbero, invece, restare escluse dal prelievo dell&#8217;imposta patrimoniale; in tal caso, infatti, ancorché materialmente non sia avvenuto il rientro in Italia, il contribuente ha dovuto instaurare un rapporto di deposito, custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente e, quindi, giuridicamente le attività finanziarie sono detenute in Italia tanto è vero che non sussiste obbligo di monitoraggio fiscale ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 4, del Dl 167/1990 a condizione che i redditi siano riscossi mediante l&#8217;intermediario.<br />
L&#8217;imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione e il valore imponibile è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell&#8217;intermediario estero e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. <br />
In caso di attività dismesse nel corso dell&#8217;anno, per l&#8217;individuazione del valore normale una soluzione potrebbe essere quella di fare riferimento a tale valore alla data di dismissione tenendo conto del periodo di possesso.</p>
<p style="text-align: justify;">01|<strong>L&#8217;IMPOSTA</strong><br />
Si tratta di una patrimoniale che si applica solo alle attività finanziarie (titoli, partecipazioni, conti correnti, polizze vita, eccetera) detenute all&#8217;estero da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Sono escluse società di persone, di capitali, enti commerciali e non, i trust. Si applica proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">02|<strong>IL VERSAMENTO</strong> </p>
<p style="text-align: justify;">Già per il 2011, con l&#8217;aliquota dell&#8217;1 per mille, nei termini del versamento del saldo Irpef. La base imponibile è costituita dal valore di mercato dell&#8217;attività finanziaria, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività, anche utilizzando la documentazione dell&#8217;intermediario estero e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Il valore nominale, ad esempio, costituisce valore di riferimento per i conti correnti bancari detenuti all&#8217;estero.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>03</strong><strong>|DETENZIONE</strong><br />
Non rileva la residenza dell&#8217;emittente dell&#8217;attività finanziaria o della controparte; ciò che rileva è la detenzione all&#8217;estero. Non si considerano, invece, detenute all&#8217;estero le attività custodite, affidate o amministrate da intermediari residenti in Italia, a prescindere dal luogo in cui le attività sono depositate.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>04</strong><strong>|BOLLO ANONIMATO</strong> </p>
<p style="text-align: justify;">Un&#8217;imposta speciale di bollo annuale colpisce le attività finanziarie oggetto di emersione per effetto dello &#8220;scudo fiscale&#8221; che risultino ancora segretate al termine dell&#8217;anno precedente (6 dicembre 2011 per il solo versamento da effettuare nel 2012). L&#8217;imposta è versata entro il 16 febbraio direttamente dagli intermediari finanziari i quali provvedono a raccogliere la provvista presso i contribuenti interessati. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>05</strong><strong>|SCUDO FISCALE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le attività finanziarie che hanno fruito della regolarizzazione dello &#8220;scudo fiscale&#8221; non fruiscono di alcuna segretazione, tanto è vero che risulta obbligatoria l&#8217;indicazione nella sezione II del modulo RW di Unico. Tali attività, quindi, dovrebbero restare escluse dal pagamento dell&#8217;imposta di bollo speciale ma essere assoggettate alla patrimoniale sul valore, proprio perché mediante la egolarizzazione nulla è cambiato con riguardo alla detenzione all&#8217;estero che continua a essere tale ancorché in modo &#8220;trasparente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>06</strong><strong>|RIMPATRIO GIURIDICO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le attività finanziarie oggetto di rimpatrio giuridico dovrebbero restare escluse dal prelievo dell&#8217;imposta patrimoniale; in tal caso, infatti, il contribuente ha dovuto instaurare un rapporto di deposito, custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente. È come se le attività fossero detenute in Italia, tanto che non sussiste obbligo di compilazione del modulo RW di Unico. Le attività rimpatriate dovrebbero, invece, essere assoggettate all&#8217;imposta di bollo speciale in quanto è stata mantenuta la segretazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>07|</strong><strong>UNA TANTUM</strong> </p>
<p style="text-align: justify;">Per le attività finanziarie oggetto di «scudo fiscale» che, alla data del 6 dicembre 2011, siano state prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per perfezionare la procedura di emersione, o che, comunque, siano state dismesse è dovuta l&#8217;imposta straordinaria del 10 per mille. Il versamento dell&#8217;imposta avverrà solo nel 2012 e saranno gli intermediari a trattenere l&#8217;imposta o a ricevere provvista dal contribuente. </p>
<p style="text-align: justify;">di Fabio Landuzzi e Luca Miele da Il Sole 24 ore del 23 gennaio 2012</p>
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		<title>Il MEF pubblica le disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:42:38 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Chiarimenti Min. Economia]]></category>
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		<description><![CDATA[Dal 1° febbraio 2012 entrano in vigore le sanzioni per le infrazioni commesse relativamente al nuovo limite di circolazione del contante pari a 1.000 euro, ex art. 49 del decreto legislativo 231/2007 e successive modifiche e integrazioni sino a giungere all&#8217;art. 12 del decreto legge 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214 del 22 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 1° febbraio 2012 entrano in vigore le sanzioni per le infrazioni commesse relativamente al nuovo limite di circolazione del contante pari a 1.000 euro, ex art. 49 del decreto legislativo 231/2007 e successive modifiche e integrazioni sino a giungere all&#8217;art. 12 del decreto legge 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, sono estinti dal portatore ovvero, entro il 31 marzo 2012, il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo.<br />
L&#8217;articolo 2, comma 4bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente &#8220;Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo dispone che, a decorrere dal 1°settembre 2011, le sanzioni, di cui all&#8217;articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze.<br />
Pertanto, il Ministero con circolare n. 2 del 16 gennaio 2012, ha pubblicato le disposizioni in materia di provvedimenti sanzionatori antiriciclaggio (decreto legislattivo del 27 novembre 2007, n. 231).</p>
<p><a href="http://www.antiriciclaggioitalia.it/wp-content/uploads/Circolare-MEF-n.2del16.01.2012.pdf"></a></p>
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		<title>S.A.R.A. La UIF pubblica il Provvedimento 22 dicembre 2011 e la Revisione del sistema di invio delle segnalazioni</title>
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		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelia</dc:creator>
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		<category><![CDATA[U.I.F.]]></category>
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		<description><![CDATA[Provvedimento 22 dicembre 2011
Comunicato
Causali aggregate
Schema segnaletico
Specifiche tecniche per segnalazioni ante gennaio 2012
Codici sintetici di attività economica
XBRL_SARA_spec
Rilievi strutturati
specifiche A2A
Modulo registrazione
Istruzioni accesso portale
Modulo registrazione
Istruzioni modello registrazione
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.antiriciclaggioitalia.it/wp-content/uploads/provvedimentoSARA.pdf">Provvedimento 22 dicembre 2011</a></p>
<p><a href="http://www.antiriciclaggioitalia.it/wp-content/uploads/Comunicato.pdf">Comunicato</a></p>
<p><a href="http://www.antiriciclaggioitalia.it/wp-content/uploads/causali_aggregate.pdf">Causali aggregate</a></p>
<p><a href="http://www.antiriciclaggioitalia.it/wp-content/uploads/schema_segnaletico.pdf">Schema segnaletico</a></p>
<p><a href="http://www.antiriciclaggioitalia.it/wp-content/uploads/vecchio_tracciato.pdf">Specifiche tecniche per segnalazioni ante gennaio 2012</a></p>
<p><a href="http://www.antiriciclaggioitalia.it/wp-content/uploads/sett_sintetica.pdf">Codici sintetici di attività economica</a></p>
<p><a href="http://www.antiriciclaggioitalia.it/wp-content/uploads/XBRL_SARA_spec.pdf">XBRL_SARA_spec</a></p>
<p><a href="http://www.antiriciclaggioitalia.it/wp-content/uploads/rilievi_strutturati.pdf">Rilievi strutturati</a></p>
<p><a href="http://www.antiriciclaggioitalia.it/wp-content/uploads/specifiche_A2A.pdf">specifiche A2A</a></p>
<p><a href="http://www.antiriciclaggioitalia.it/wp-content/uploads/modulo_registrazione_UIF_66.pdf">Modulo registrazione</a></p>
<p><a href="http://www.antiriciclaggioitalia.it/wp-content/uploads/istruz_acc_portale.pdf">Istruzioni accesso portale</a></p>
<p><a href="http://www.antiriciclaggioitalia.it/wp-content/uploads/modulo_registrazione_UIF_661.pdf">Modulo registrazione</a></p>
<p><a href="http://www.antiriciclaggioitalia.it/wp-content/uploads/istruz_mod_registr.pdf">Istruzioni modello registrazione</a></p>
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